Quando il diritto di voto e quello di eleggibilità non coincidono

La rin­un­cia alla citta­di­nan­za ita­lia­na da par­te di Igna­zio Cas­sis ha rilan­cia­to il dibat­ti­to sul­la por­ta­ta dei dirit­ti poli­ti­ci – e in par­ti­co­la­re del diritto di eleg­gi­bi­li­tà – in Sviz­ze­ra. Secon­do Cas­sis, il suo era un atto dovu­to – poli­ti­ca­men­te, anche se non giuri­di­ca­men­te – per esse­re eleg­gi­bi­le al Con­siglio federa­le, ment­re non vede­va nel­la dop­pia citta­di­nan­za un ostaco­lo per vota­re e nem­me­no per can­di­dar­si al Par­la­men­to federa­le. Ques­to epi­so­dio dimos­tra che non semp­re il diritto di voto e quel­lo di eleg­gi­bi­li­tà debba­no coincidere.

Nel­la vita ten­dia­mo semp­re a sem­pli­fi­ca­re una real­tà che è inve­ce spes­so assai comp­les­sa. Così anche in poli­ti­ca, in par­ti­co­la­re quan­do pen­sia­mo ai dirit­ti poli­ti­ci. Di soli­to si riti­ene che, rag­gi­un­ta una soglia di età (oggi­gior­no di soli­to la mag­gio­re età a 18 anni), ogni cittadino/a deb­ba poter par­te­ci­pa­re alle ele­zio­ni sia come elettore/elettrice sia come candidato/a. Inolt­re, si riti­ene che gli elet­ti debba­no rappre­sen­ta­re tut­ti i citta­di­ni. Ma non è semp­re così. Sono pos­si­bi­li alme­no quat­tro varianti.

1.     Gli eleggibili sono solo una frazione degli aventi diritto di voto. Chi è eletto rappresenta tutti i cittadini.

In Nor­ve­gia, per esem­pio, ogni cittadino/a mag­gio­renne può vota­re, ma per esse­re eleg­gi­bi­le deve esse­re resi­den­te da alme­no 10 anni. In Ita­lia si può vota­re a par­ti­re dai 18 anni per la Came­ra e dai 25 anni per il Sena­to, ma per esse­re elet­ti è richies­ta l’età mini­ma di 25 anni per la Came­ra e di ben 40 anni per il Sena­to. (È in dis­cus­sio­ne una rifor­ma che inten­de equi­para­re il diritto di voto con quel­lo di eleg­gi­bi­li­tà). In ques­ti casi, gli elet­ti rappre­sen­ta­no comun­que tut­ti i cittadini.

2.     Gli eleggibili sono solo una frazione degli aventi diritto di voto. Chi è eletto rappresenta solo gli eleggibili.

Nel­la Feder­a­zio­ne di Bos­nia ed Erze­go­vina, una del­le due enti­tà del Paese bal­ca­ni­co (l’altra è la Repub­bli­ca ser­ba), tut­ti i citta­di­ni mag­gio­ren­ni posso­no vota­re per i can­di­da­ti alla Pre­si­den­za. Ma sono eleg­gi­bi­li sol­tan­to i citta­di­ni che si dichiara­no come bosgnac­chi (cono­sciuti anche come bos­nia­ci musul­ma­ni) oppu­re come croa­ti. (Nel­la Repub­bli­ca ser­ba si eleg­ge inve­ce il ter­zo mem­bro del­la Presidenza.)

La logi­ca di un tale sis­te­ma però è che ogni elet­to alla Pre­si­den­za rappre­sen­ti sol­tan­to il pro­prio grup­po etni­co e non tut­ti i citta­di­ni. I rappre­sen­tan­ti del­la comu­ni­tà ebrai­ca e del­la comu­ni­tà rom, così come tan­ti alt­ri citta­di­ni bos­nia­ci che non appar­ten­go­no a nessu­na del­le tre etnie uffi­cia­li, han­no spes­so pro­testa­to con­tro ques­to sis­te­ma che di fat­to nega loro il diritto di eleg­gi­bi­li­tà nel­la mas­si­ma istan­za poli­ti­ca del Paese.

3.     Gli aventi diritto di voto sono solo una frazione degli eleggibili. Chi è eletto rappresenta tutti i cittadini.

Ogni citta­di­no sviz­ze­ro mag­gio­renne è eleg­gi­bi­le al Con­siglio nazio­na­le, in una del­le 26 cir­co­scri­zio­ni elet­to­ra­li che cor­ris­pon­do­no ai ris­pet­ti­vi can­to­ni. Ma si può vota­re sol­tan­to in una cir­co­scri­zio­ne, che coin­ci­de con il can­to­ne in cui uno deti­ene il domic­i­lio poli­ti­co oppu­re, per gli sviz­ze­ri all’estero, al can­to­ne pres­so il qua­le uno si è regis­tra­to per poter vota­re. Per esem­pio, un citta­di­no sviz­ze­ro che abi­ta a Ber­na, e che di con­se­guen­za ha il diritto di voto sol­tan­to a Ber­na, può esse­re elet­to dai citta­di­ni tici­ne­si su una lis­ta elet­to­ra­le pre­sen­ta­ta esclu­siva­men­te in Ticino.

In alt­re paro­le, ques­to can­di­da­to non ha il diritto di vota­re per se stes­so. Il para­dos­so è solo appa­ren­te, per­ché l’idea è che i depu­ta­ti e le depu­ta­te al Con­siglio nazio­na­le, chia­ma­to anche la Came­ra del Popo­lo, debba­no rappre­sen­ta­re il Popo­lo sviz­ze­ro e non i sin­go­li can­to­ni. L’esempio recen­te è Tim Gul­di­mann, già ambascia­to­re sviz­ze­ro a Ber­li­no dove è anco­ra uffi­cialm­en­te domic­i­lia­to, che nel 2015 è sta­to elet­to sul­la lis­ta socia­lis­ta nel Can­to­ne di Zuri­go. Né pri­ma né dopo l’elezione Gul­di­mann era inf­at­ti obb­li­ga­to a pren­de­re domic­i­lio a Zuri­go o in qual­sia­si alt­ro can­to­ne: era suf­fi­ci­en­te che fos­se citta­di­no sviz­ze­ro maggiorenne.

4.     Gli aventi diritto di voto sono solo una frazione degli eleggibili. Chi è eletto rappresenta solo gli eleggibili.

In Danim­ar­ca, secon­do la cos­ti­tu­zio­ne del 1849, il diritto di eleg­gi­bi­li­tà era garan­ti­to ai maschi sopra i 25 anni, ment­re il diritto di voto era riser­va­to ai maschi sopra i 30 anni. Il motivo, secon­do il filo­so­fo e socio­lo­go nor­ve­ge­se Jon Els­ter, è che si riten­e­va che solo gli ultra tren­ten­ni aves­se­ro la matu­ri­tà suf­fi­ci­en­te per pote­re vota­re con cogni­zio­ne di cau­sa. Allo stes­so tem­po si pen­sa­va che cer­ti gio­va­ni di 25–30 anni fos­se­ro già suf­fi­ci­en­te­men­te matu­ri per poter eser­ci­ta­re fun­zio­ni elettive.

Un alt­ro esem­pio riguar­da l’estensione del diritto di voto alle don­ne. In alcu­ni casi le don­ne han­no inf­at­ti otten­uto il diritto di eleg­gi­bi­li­tà pri­ma del diritto di voto. In ques­ti casi, non si aspett­a­va da loro che rappre­sen­tas­se­ro gli aven­ti diritto di voto che, per l’appunto, era­no esclu­siva­men­te maschi. In Bel­gio, per esem­pio, le don­ne posso­no vota­re nel­le ele­zio­ni legis­la­ti­ve a livel­lo nazio­na­le sin dal 1949, ma era­no eleg­gi­bi­li sin dal 1920 (Came­ra) ris­pet­tiva­men­te dal 1921 (Sena­to).

La comp­les­si­tà aumen­ta se ci ponia­mo la doman­da se, e sot­to qua­li con­di­zio­ni, anche i citta­di­ni stra­nie­ri debba­no ave­re il diritto di voto e/o di eleg­gi­bi­li­tà. Ques­to ha a che vede­re con la ques­tio­ne di qua­li debba­no esse­re i dirit­ti poli­ti­ci del­le per­so­ne con più di una cittadinanza.

Gli stra­nie­ri resi­den­ti in Sviz­ze­ra posso­no vota­re a livel­lo comu­na­le in qua­si tut­ti i can­to­ni fran­co­fo­ni occi­den­ta­li, ma anche in alcu­ni comu­ni dell’Appenzello ester­no e dei Gri­gio­ni. In due casi – nel Giura e a Neu­châ­tel – gli stra­nie­ri resi­den­ti posso­no vota­re anche a livel­lo can­to­na­le ma non posso­no esse­re elet­ti. In alt­ri casi il diritto di eleg­gi­bi­li­tà è limi­ta­to solo al legis­la­tivo, come ad esem­pio nei comu­ni del Can­ton Giura. Nel 2014 i citta­di­ni giuras­sia­ni han­no accet­ta­to di con­ce­de­re agli stra­nie­ri resi­den­ti il diritto di eleg­gi­bi­li­tà anche negli ese­cu­tivi comu­na­li, ad ecce­zio­ne del­la cari­ca di sindaco.

Il caso di Igna­zio Cas­sis, già illus­tra­to in un pre­ce­den­te post sul blog del NCCR «on the move», ha por­ta­to inve­ce alla luce la ques­tio­ne dei dirit­ti poli­ti­ci dei citta­di­ni con più di una nazio­na­li­tà. Allo sta­dio attua­le, ogni citta­di­no sviz­ze­ro è con­si­de­ra­to citta­di­no a tut­ti gli effet­ti, che abbia solo una, due, tre o cen­to nazio­na­li­tà. Ma c’è chi riti­ene che la citta­di­nan­za sviz­ze­ra esclu­si­va deb­ba esse­re la con­di­zio­ne per acce­de­re al Con­siglio federa­le e per­si­no al Par­la­men­to federa­le. Lo chie­de per esem­pio il con­si­glie­re nazio­na­le del­la Lega dei Tici­ne­si, Loren­zo Qua­dri, in una mozio­ne del 25 set­tembre. Alt­ri inve­ce, come il poli­to­lo­go Rai­ner Bau­böck, sos­ten­go­no che i poli­ti­ci con la citta­di­nan­za mul­ti­pla debba­no poter esse­re elet­ti nel Paese di resi­den­za ma che duran­te il man­da­to non debba­no eser­ci­ta­re i dirit­ti poli­ti­ci nel Paese di origine.

Con­tes­to
A par­ti­re dal pri­mo novembre 2017, Igna­zio Cas­sis è uno dei set­te con­si­glie­ri federa­li del­la Sviz­ze­ra. La sua ele­zio­ne è sto­ri­ca. Cas­sis è il pri­mo mem­bro del Con­siglio Federa­le a non ave­re la citta­di­nan­za sviz­ze­ra dal­la nas­ci­ta. Avreb­be anche potu­to esse­re il pri­mo mem­bro del Con­siglio Federa­le con dop­pia citta­di­nan­za, se non aves­se deci­so di rin­un­cia­re alla sua citta­di­nan­za ita­lia­na pri­ma del­la sua ele­zio­ne. L’«nccr – on the move» pub­bli­ca una serie di bre­vi blog post per dis­cu­te­re le ques­tio­ni lega­li e poli­ti­che sul tema del­la dop­pia citta­di­nan­za per i poli­ti­ci eletti.

Indi­ca­zio­ne: Ques­to arti­co­lo è usci­to il 9 novembre 2017 sul blog del NCCR «on the move» del­la Uni­ver­si­tà di Neuchâtel. 


Refe­ren­ze

  • Jon Els­ter, Secu­ri­ties Against Mis­ru­le. Juries, Assem­blies, Elec­tions. Cam­bridge Uni­ver­si­ty Press, 2013. (Cfr. soprat­tut­to il sot­to-capi­to­lo “Voters and Eli­gi­bles”, pp. 238–244).
  • Nen­ad Sto­ja­no­vić, “Discri­mi­na­ti­on and poli­tics”, in K. Lip­pert-Ras­mus­sen (ed.), The Rout­ledge Hand­book of the Ethics of Discri­mi­na­ti­on. Rout­ledge, 2018, pp. 348–59.

Pho­to: Flickr.

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