Quando il diritto di voto e quello di eleggibilità non coincidono
Nenad Stojanovic
14th November 2017
La rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di Ignazio Cassis ha rilanciato il dibattito sulla portata dei diritti politici – e in particolare del diritto di eleggibilità – in Svizzera. Secondo Cassis, il suo era un atto dovuto – politicamente, anche se non giuridicamente – per essere eleggibile al Consiglio federale, mentre non vedeva nella doppia cittadinanza un ostacolo per votare e nemmeno per candidarsi al Parlamento federale. Questo episodio dimostra che non sempre il diritto di voto e quello di eleggibilità debbano coincidere.
Nella vita tendiamo sempre a semplificare una realtà che è invece spesso assai complessa. Così anche in politica, in particolare quando pensiamo ai diritti politici. Di solito si ritiene che, raggiunta una soglia di età (oggigiorno di solito la maggiore età a 18 anni), ogni cittadino/a debba poter partecipare alle elezioni sia come elettore/elettrice sia come candidato/a. Inoltre, si ritiene che gli eletti debbano rappresentare tutti i cittadini. Ma non è sempre così. Sono possibili almeno quattro varianti.
1. Gli eleggibili sono solo una frazione degli aventi diritto di voto. Chi è eletto rappresenta tutti i cittadini.
In Norvegia, per esempio, ogni cittadino/a maggiorenne può votare, ma per essere eleggibile deve essere residente da almeno 10 anni. In Italia si può votare a partire dai 18 anni per la Camera e dai 25 anni per il Senato, ma per essere eletti è richiesta l’età minima di 25 anni per la Camera e di ben 40 anni per il Senato. (È in discussione una riforma che intende equiparare il diritto di voto con quello di eleggibilità). In questi casi, gli eletti rappresentano comunque tutti i cittadini.
2. Gli eleggibili sono solo una frazione degli aventi diritto di voto. Chi è eletto rappresenta solo gli eleggibili.
Nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina, una delle due entità del Paese balcanico (l’altra è la Repubblica serba), tutti i cittadini maggiorenni possono votare per i candidati alla Presidenza. Ma sono eleggibili soltanto i cittadini che si dichiarano come bosgnacchi (conosciuti anche come bosniaci musulmani) oppure come croati. (Nella Repubblica serba si elegge invece il terzo membro della Presidenza.)
La logica di un tale sistema però è che ogni eletto alla Presidenza rappresenti soltanto il proprio gruppo etnico e non tutti i cittadini. I rappresentanti della comunità ebraica e della comunità rom, così come tanti altri cittadini bosniaci che non appartengono a nessuna delle tre etnie ufficiali, hanno spesso protestato contro questo sistema che di fatto nega loro il diritto di eleggibilità nella massima istanza politica del Paese.
3. Gli aventi diritto di voto sono solo una frazione degli eleggibili. Chi è eletto rappresenta tutti i cittadini.
Ogni cittadino svizzero maggiorenne è eleggibile al Consiglio nazionale, in una delle 26 circoscrizioni elettorali che corrispondono ai rispettivi cantoni. Ma si può votare soltanto in una circoscrizione, che coincide con il cantone in cui uno detiene il domicilio politico oppure, per gli svizzeri all’estero, al cantone presso il quale uno si è registrato per poter votare. Per esempio, un cittadino svizzero che abita a Berna, e che di conseguenza ha il diritto di voto soltanto a Berna, può essere eletto dai cittadini ticinesi su una lista elettorale presentata esclusivamente in Ticino.
In altre parole, questo candidato non ha il diritto di votare per se stesso. Il paradosso è solo apparente, perché l’idea è che i deputati e le deputate al Consiglio nazionale, chiamato anche la Camera del Popolo, debbano rappresentare il Popolo svizzero e non i singoli cantoni. L’esempio recente è Tim Guldimann, già ambasciatore svizzero a Berlino dove è ancora ufficialmente domiciliato, che nel 2015 è stato eletto sulla lista socialista nel Cantone di Zurigo. Né prima né dopo l’elezione Guldimann era infatti obbligato a prendere domicilio a Zurigo o in qualsiasi altro cantone: era sufficiente che fosse cittadino svizzero maggiorenne.
4. Gli aventi diritto di voto sono solo una frazione degli eleggibili. Chi è eletto rappresenta solo gli eleggibili.
In Danimarca, secondo la costituzione del 1849, il diritto di eleggibilità era garantito ai maschi sopra i 25 anni, mentre il diritto di voto era riservato ai maschi sopra i 30 anni. Il motivo, secondo il filosofo e sociologo norvegese Jon Elster, è che si riteneva che solo gli ultra trentenni avessero la maturità sufficiente per potere votare con cognizione di causa. Allo stesso tempo si pensava che certi giovani di 25–30 anni fossero già sufficientemente maturi per poter esercitare funzioni elettive.
Un altro esempio riguarda l’estensione del diritto di voto alle donne. In alcuni casi le donne hanno infatti ottenuto il diritto di eleggibilità prima del diritto di voto. In questi casi, non si aspettava da loro che rappresentassero gli aventi diritto di voto che, per l’appunto, erano esclusivamente maschi. In Belgio, per esempio, le donne possono votare nelle elezioni legislative a livello nazionale sin dal 1949, ma erano eleggibili sin dal 1920 (Camera) rispettivamente dal 1921 (Senato).
La complessità aumenta se ci poniamo la domanda se, e sotto quali condizioni, anche i cittadini stranieri debbano avere il diritto di voto e/o di eleggibilità. Questo ha a che vedere con la questione di quali debbano essere i diritti politici delle persone con più di una cittadinanza.
Gli stranieri residenti in Svizzera possono votare a livello comunale in quasi tutti i cantoni francofoni occidentali, ma anche in alcuni comuni dell’Appenzello esterno e dei Grigioni. In due casi – nel Giura e a Neuchâtel – gli stranieri residenti possono votare anche a livello cantonale ma non possono essere eletti. In altri casi il diritto di eleggibilità è limitato solo al legislativo, come ad esempio nei comuni del Canton Giura. Nel 2014 i cittadini giurassiani hanno accettato di concedere agli stranieri residenti il diritto di eleggibilità anche negli esecutivi comunali, ad eccezione della carica di sindaco.
Il caso di Ignazio Cassis, già illustrato in un precedente post sul blog del NCCR «on the move», ha portato invece alla luce la questione dei diritti politici dei cittadini con più di una nazionalità. Allo stadio attuale, ogni cittadino svizzero è considerato cittadino a tutti gli effetti, che abbia solo una, due, tre o cento nazionalità. Ma c’è chi ritiene che la cittadinanza svizzera esclusiva debba essere la condizione per accedere al Consiglio federale e persino al Parlamento federale. Lo chiede per esempio il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi, Lorenzo Quadri, in una mozione del 25 settembre. Altri invece, come il politologo Rainer Bauböck, sostengono che i politici con la cittadinanza multipla debbano poter essere eletti nel Paese di residenza ma che durante il mandato non debbano esercitare i diritti politici nel Paese di origine.
Indicazione: Questo articolo è uscito il 9 novembre 2017 sul blog del NCCR «on the move» della Università di Neuchâtel.
Referenze
- Jon Elster, Securities Against Misrule. Juries, Assemblies, Elections. Cambridge University Press, 2013. (Cfr. soprattutto il sotto-capitolo “Voters and Eligibles”, pp. 238–244).
- Nenad Stojanović, “Discrimination and politics”, in K. Lippert-Rasmussen (ed.), The Routledge Handbook of the Ethics of Discrimination. Routledge, 2018, pp. 348–59.
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